Breve nota sulla consacrazione dei vescovi lefebvriani

08/05/2026 | Tutte le notizie teologiche

Georges-Henri Ruyssen s.j.

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La Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre (1905 - 1991), ha annunciato nuove consacrazioni episcopali previste per il 1° luglio 2026. Georges-Henri Ruyssen s.j., canonista belga – i suoi lavori vertono sull’ecumenismo, il diritto matrimoniale e la storia delle Chiese orientali – e professore al Pontificio Istituto Orientale (Roma) e alle Facoltà Loyola di Parigi, risponde alle nostre domande.

L'ordinazione episcopale di sant'Agostino. Carl Vanloo o Van Loo (1754). Coro della basilica di Notre-Dame des Victoires, Parigi. © D.R.

Dal punto di vista del diritto della Chiesa, come valutare la legittimità dell’argomento dello «stato di necessità» avanzato dalla Fraternità San Pio X per giustificare le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio?

La difficoltà principale risiede nella pretesa di fondare una legittimità alternativa. La decisione di consacrare vescovi senza mandato pontificio in nome di un’esigenza di fedeltà alla Tradizione significa separare la Tradizione dalla Chiesa concreta, nella quale questa Tradizione vive: la fedeltà si trasforma in un criterio auto-attribuito.

La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato questa scelta come una risposta a una «grave necessità» riguardante il bene delle anime e il mantenimento della Tradizione, e ha insistito sul fatto che non si tratterebbe di una semplice misura di autoconservazione dell’istituto. È in questa auto-giustificazione che risiede il punto decisivo, poiché l’argomento non si limita a chiedere la tolleranza della disobbedienza, ma pretende di aver fondato una legittimità alternativa, o almeno concorrente, che si baserebbe su una categoria moralmente molto elevata, «lo stato di necessità», e su un riferimento ancora più elevato, la fedeltà alla Tradizione perpetua.

Ora, il profilo canonico, preso in sé stesso, è chiaro e non richiede artifici interpretativi. La legge della Chiesa qualifica la consacrazione episcopale senza mandato pontificio come un delitto punibile con l’escomunicazione latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, che riguarda sia il consacrante che la persona consacrata (cfr. CIC 1387). La norma, in questo ambito, tutela la forma visibile di comunione, poiché il mandato pontificio non è una «ghirlanda» posta «dopo» il sacramento, ma il segno giuridico del fatto che l’episcopato, nella Chiesa cattolica, è intrinsecamente ordinato all’unità del corpo ecclesiale e della sua struttura gerarchica.

Quando un gruppo decide che la «necessità» gli permette di generare una linea episcopale senza mandato, non si limita a compiere un atto irregolare, ma compie un atto che intacca il principio di unità, rendendo la comunione di fatto dipendente da un consenso successivo, eventuale e reversibile. È proprio questo che la Chiesa, forte di una lunga esperienza storica, ha sempre riconosciuto come una dinamica oggettiva di rottura, indipendentemente dalle intenzioni soggettive dichiarate.

Un evento storico deve essere chiaramente ricordato per evitare malintesi. La revoca delle scomuniche dei quattro vescovi consacrati nel 1988 è avvenuta nel 2009 con decreto della Congregazione per i Vescovi – come si chiamava allora tale organismo della Curia –, in un contesto voluto da Benedetto XVI. Tale revoca non significava tuttavia una regolarizzazione completa e la Santa Sede ha precisato che lo status canonico della Fraternità rimaneva irrisolto e che il ministero esercitato rimaneva privo di legalità. La distinzione tra la revoca della pena e la ricostituzione della Fraternità non è una cavillatura giuridica, poiché dimostra che la questione non può essere ridotta a un incidente disciplinare risolvibile con un gesto unilaterale, ma riguarda la coerenza tra la forma della comunità e gli atti che la costituiscono.

Alla luce di queste considerazioni, si può quindi comprendere perché l’argomento della «necessità» debba essere smantellato sul terreno che esso stesso rivendica, cioè sul terreno teorico. Nel pensiero classico, e in particolare nel pensiero tomista, la necessità non è un jolly in grado di trasformare l’illicito in licito. La necessità significa l’impossibilità reale di raggiungere un bene dovuto senza un mezzo determinato e implica un criterio di oggettività, un criterio di proporzionalità e un criterio di non contraddizione rispetto al bene perseguito. Se la necessità è oggettiva, non può essere certificata dall’agente che beneficia dell’eccezione. Se è proporzionata, non può autorizzare un mezzo che danneggi la struttura del bene invocato. Se non è contraddittoria, non può pretendere di salvare la Tradizione dissolvendo la forma ecclesiale della Tradizione.

Più precisamente, come discernere oggettivamente un tale stato di «necessità»? In che modo le attuali condizioni della vita sacramentale nella Chiesa consentono – o meno – di invocarla in modo fondato?

Quando la Fraternità afferma che l’atto non è per la propria sopravvivenza, ma per una necessità «ecclesiale», l’affermazione, proprio perché elevata, espone il soggetto al suo giudizio più severo. La necessità, in senso stretto, richiederebbe che, nella Chiesa, fosse diventato impossibile garantire la continuità sacramentale e apostolica senza produrre, in modo autonomo, una propria linea episcopale. Una tale affermazione non è sostenibile, poiché la Chiesa possiede una successione apostolica universale e non manca, in linea di principio come di fatto, la possibilità di trasmettere la fede e i sacramenti.

Sussiste quindi un bisogno di altro tipo, ovvero la necessità di garantire, in modo stabile e omogeneo, una specifica scuola formativa e liturgica. Questo bene può essere grande, può anche essere meritorio, può essere oggetto di una legittima preferenza spirituale, ma non coincide con una necessità che autorizzi a minare il principio formale dell’unità gerarchica. Qui l’argomento scivola dal livello dell’obiettivo a quello del desiderato, dal livello del necessario a quello dell’opportuno, per poi elevarsi in modo abusivo, rivestendosi di una sacralità che non gli appartiene.

Sorge allora l’obiezione più insidiosa: la necessità, si dice, non è arbitraria, poiché è guidata dalla fedeltà alla Tradizione viva e perenne della Chiesa. L’obiezione colpisce l’immaginario, non intacca la logica. La tradizione non è solo un contenuto da preservare, è anche una forma da accogliere, e questa forma include la comunione visibile, la gerarchia, il primato come principio di unità.

Se si sostiene che, in nome della grave crisi che attraversa la Chiesa – e ci si riferisce allora solo al periodo successivo al Concilio Vaticano II? – la «situazione di necessità» legittimi l’atto di ordinazione dei vescovi senza mandato, la Tradizione viene separata dalla Chiesa concreta in cui la Tradizione vive e dove la fedeltà si trasforma in un criterio auto-attribuito. Il risultato è un paradosso: si proclama di servire ciò che è perpetuo e si introduce un principio che, se generalizzato, farebbe della Chiesa una costellazione di «fedeltà» concorrenti, ciascuna legittimata dalla propria percezione della crisi. È una logica che non difende la Tradizione, ma la privatizza.

La crisi riguarda solo la disciplina?

La crisi ecclesiale contemporanea può essere profonda e non solo disciplinare, e proprio per questo motivo non può essere sanata da un gesto che presuppone implicitamente l’insufficienza della forma cattolica di comunione. La necessità invocata, priva di determinazione oggettiva e di misura proporzionale, diventa un concetto vago. Ne consegue che la consacrazione senza mandato, pur affermando che si desidera rimanere «nella» Chiesa, è un atto che supera la soglia della semplice irregolarità e assume una qualità intrinsecamente divisiva, poiché stabilisce un principio pratico di autonomia ecclesiale.

La fedeltà alla Chiesa di Cristo non consiste nel conservare selettivamente ciò che si ama della Tradizione, ma nel riceverla nella sua interezza, e tutta la Tradizione include anche l’obbedienza come forma di verità ecclesiale, che vincola soprattutto quando la crisi rende più difficile distinguerla dalle proprie ragioni.

Dal punto di vista ecclesiologico, come comprendere le possibili conseguenze di tali ordinazioni sulla comunione nella Chiesa? Si può parlare di un rischio reale di scisma formale, o occorre distinguere tra rottura giuridica, rottura sacramentale e rottura della comunione vissuta?

Le conseguenze canoniche della consacrazione dei nuovi vescovi lefebvriani sono chiare, sono descritte nel canone 1387 del CIC:

Il Vescovo che, senza mandato pontificio, consacra qualcuno Vescovo, e allo stesso modo chi riceve la consacrazione da tale Vescovo, incorre nella scomunica latæ sententiæ riservata alla Sede Apostolica.

Le consacrazioni episcopali, sebbene valide, costituiscono tuttavia gravi delitti canonici puniti con l’escomunicazione latae sententiae (automatica, ex delicto commisso), cioè per il fatto stesso dell’atto dell’imposizione delle mani da parte dei vescovi consacranti sul candidato e della ricezione di tale imposizione da parte del candidato. Se inoltre la sentenza latae sententiae viene successivamente dichiarata (in questo caso dalla Santa Sede), si applica anche il canone 1331/CIC:

§1. All’escomunicato è vietato: 1° celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti; 2° ricevere i sacramenti; 3° amministrare i sacramentali e celebrare le altre cerimonie del culto liturgico; 4° partecipare attivamente alle celebrazioni sopra menzionate; 5° esercitare uffici, cariche, ministeri e funzioni ecclesiastiche; 6° compiere atti di governo.

§2. Se […] è stata dichiarata l’escomunicazione latae sententiae, il colpevole: 1° se vuole agire contro le disposizioni del § 1, nn. 1-4, deve esserne allontanato, oppure si deve interrompere l’azione liturgica, a meno che non vi sia un motivo grave che lo impedisca; 2° compie in modo invalido gli atti di governo che, secondo il § 1, n. 6, non gli sono consentiti […].

Ciò implica che tutti gli atti di governo compiuti da questi vescovi saranno invalidi. Attenzione, si tratta solo degli atti di governo, quindi derivanti dal munus regendi. Tutto ciò che deriva dal munus sanctificanti, cioè le eucaristie e le ordinazioni, è valido. Sono tuttavia invalidi tutti i sacramenti che comportano aspetti governativi (cioè che comportano facoltà, come quella di confessare e celebrare matrimoni). Pertanto, la celebrazione di confessioni o matrimoni (che comportano facoltà) è invalida, poiché tutti gli atti governativi in caso di scomunica latae sententiae dichiarata sono invalidi.

Il potere di giurisdizione può infatti essere esercitato solo nella comunione gerarchica del Vescovo neoordinato con il Pontefice Romano, che presiede in virtù del suo ministero petrino la comunione nella fede e nella carità. Si tratterebbe quindi di una conferma dello scisma dei lefebvriani. Per quanto riguarda l’avvio di percorsi di riconciliazione o di mediazione, purtroppo non siamo ancora a quel punto, a quanto pare.

N.B. Per approfondire, si potranno consultare le pagine dedicate al lefebvrismo sul sito italiano La Nuova Bussola, da cui sono tratti gli elementi di riflessione sopra esposti.

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